Art. 1.

      1. All'articolo 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In deroga alle disposizioni di cui al presente comma, ai superstiti del personale militare continuano ad applicarsi, in materia di determinazione della pensione di reversibilità, le norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge».